Ordinanza n.181 del 1973
 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 181

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali), e dell'art. 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e la società Rossbeton, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Visti gli atti di Costituzione dell'ANAS e della società Rossbeton;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che in sede di interpretazione dell'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto tale norma applicabile alle costruzioni, alle ricostruzioni ed agli ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi anche entro il perimetro dei centri abitati, ed ha al riguardo fornito adeguata motivazione;

che le due questioni sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe sarebbero non manifestamente infondate, perché la mancata previsione di un indennizzo in favore dei proprietari frontisti, a cui é inibito dal citato art. 9 di eseguire le dette opere entro una fascia di notevole ampiezza (mt. 25) a confine con l'autostrada, sarebbe in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione e perché l'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, detta una disciplina differenziata per le "servitù stabilite da leggi speciali" e senza adeguata giustificazione, e in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, non consente, combinandosi con il silenzio della legge n. 729 del 1961 in tema di indennizzo, che si possano desumere dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità i mezzi ed i criteri per determinare ed applicare l'indennizzo stesso.

Considerato che con la sentenza n. 133 del 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961 (nonché dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell'art. 46, comma terzo, della citata legge n. 2359 del 1865, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti che non siano eguali a quelli già considerati da questa Corte nella sentenza sopra indicata o comunque in essi non ricompresi, e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe della Corte d'appello di Genova, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 133 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1973.